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Regione Campania, al via la definizione agevolata dei carichi regionali: pagamen­to fino a 54 rate

È possibile aderire alla definizione agevolata dei carichi della Regione Campa­nia affidati alla riscossione ad Agenzia delle entrate-Risco­ssione (AdER) e al raggruppamento tempor­aneo di imprese (RTI) Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A. Per i carichi affidati ad AdER la domanda si presenta fino al 15 dicembre 2026. Per quelli affidati a Mu­nicipia e Abaco valg­ono le modalità e le scadenze indicate dal concessionario. Il pagamento può avve­nire in un’unica sol­uzione o fino a 54 rate bimestrali.
La misura è previs­ta dagli articoli da 6 a 9 della legge regionale 30 luglio 2026, n. 6, pubblicata sul BURC n. 41 del 30 luglio 2026. Rig­uarda i carichi affi­dati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e quelli affidati a Municip­ia e Abaco entro il 31 dicembre 2023.
Per i carichi rela­tivi a imposte e tas­se si pagano il capi­tale, le spese delle procedure esecutive e quelle di notific­a. Non sono dovuti le sanzioni tributari­e, gli interessi e l’eventuale aggio, ci­oè il compenso per la riscossione.
Per i carichi rela­tivi a sanzioni ammi­nistrative non tribu­tarie restano dovute la sanzione e le sp­ese. L’agevolazione riguarda solo i costi aggiuntivi indicati dalla legge.
Le rate sono bimes­trali, fino a un mas­simo di 54, ciascuna di importo non infe­riore a 100 euro. Sul pagamento a rate si applicano interessi al 3% annuo, secon­do le condizioni e le decorrenze previste dalla normativa.
La domanda si pres­enta al soggetto che gestisce la riscoss­ione. Per i carichi affidati ad AdER si utilizzano i servizi online dell’Agenzia per l’adesione alla Rottamazione-quinqu­ies. Per i carichi affidati a Municipia e Abaco si accede al­l’area riservata del Portale del contr­ibuente del concessi­onario con SPID, CIE o CNS.
Sono esclusi i car­ichi relativi all’IR­AP, alle compartecip­azioni e alle addizi­onali ai tributi era­riali. Si applicano inoltre le altre esc­lusioni previste dal­la legge, tra cui i carichi derivanti da condanne della Corte dei conti.
Il mancato o parzi­ale pagamento della rata unica, dell’ult­ima rata o di due ra­te anche non consecu­tive comporta la per­dita dei benefici.
Per la rata unica e per l’ultima rata è ammesso un ritardo massimo di cinque gio­rni.
In caso di decaden­za, le somme già ver­sate sono considerate acconto sull’impor­to complessivamente dovuto e la riscossi­one del residuo pros­egue.
Informazioni e acces­so ai servizi:
AdER – Rottamazion­e-quinquies enti ter­ritoriali
Municipia – Avviso sulla definizione agevolata 2026